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DIVIETO DI UTILIZZO DI PETARDI, BOTTI, FUOCHI D'ARTIFICIO E ARTICOLI PIROTECNICI DI QUALSIASI TIPOLOGIA, SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE TRA IL 31 DICEMBRE 2022 E IL 1 GENNAIO 2023

ORDINANZA SINDACALE N°: 320/2022
Settore / Ufficio: ORGANI ISTITUZIONALI
Oggetto: DIVIETO DI UTILIZZO DI PETARDI, BOTTI, FUOCHI D'ARTIFICIO E ARTICOLI
PIROTECNICI DI QUALSIASI TIPOLOGIA, SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE TRA
IL 31 DICEMBRE 2022 E IL 1 GENNAIO 2023

 

Scarica il documento dall'Albo Pretorio


Il Sindaco


PREMESSO

che ogni anno è sempre più diffusa la consuetudine di festeggiare la notte di
Capodanno ed altre festività con il lancio di pedardi, botti e artifici pirotecnici di vario genere;


CONSIDERATO

che tale condotta può rappresentare, per incompetenza all'uso e per
assenza di precauzioni minime di impiego, un serio pericolo per l'incolumità pubblica, in
modo particolare per i minori, a cui deve essere una speciale tutela;


DATO ATTO

che l'accensione ed il lancio di fuochi d'artificio, lo scoppio dei pedardi,
l'esplosione di mortaletti, ovvero il lancio di razzi è causa di disagio ed oggetto di lamentele
da parte di molti cittadini, soprattutto per l'uso incontrollato da parte di persone che spesso
non rispettano le precauzioni minime di utilizzo;


TENUTO CONTO

che le conseguenze negative vengono a determinarsi anche a carico degli
animali da affezione, di allevamento e selvatici in quanto il fragore degli artifizi pirotecnici da
effetto scoppiante oltre ad ingenerare spavento negli animali, porta gli stessi a perdere il
senso dell'orientamento, aumentando in tal modo il rischio di smarrimento fino al punto di
indurli alla fuga dall'abituale luogo di dimora, con conseguente pericolo per la loro stessa
incolumità e, più in generale, per la sicurezza della collettività;


RAVVISATO

che, nel caso di specie, occorre mettere in atto azioni preventive in ordine
all'impegno di questi dispositivi pirotecnici da parte dei minori o di persone che comunque
non possiedono i requisiti richiesti personali o professionali


CONSIDERATO

che l'Amministrazione Comunale, pur ritenendo di dover necessariamnete
sovraintendere alla tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana, adoperandosi per
la protezione delle persone e degli animali domestici, intende appellarsi soprattutto al senso
di responsabilità individuale e alla sensibilità collettiva, affinchè cessino comportamenti
residui;


RILEVATO

pertanto urgente procedere, al fine di evitare il manifestarsi dei sopra descritti
fenomeni, vietare l'uso dei petardi, botti, e fuochi d'artificio pirotecnici di qualsiasi tipologia;
VISTE le Circolari del 06/12/2017 e del 14/12/2017 del Ministero dell'Interno recante
disposizioni in ordine di sicurezza e tutela dell'incolumità pubblica in occasione
dell'accensione dei fuochi artificiali autorizzati ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S;


VISTO l'art. 57 del T.U.L.P.S;
VISTA la legge 689/1981;
VISTO l'art. 54 del D.Lgs. 267/2000;


DATO atto che è stata attestata preventivamente la regolarità e la correttezza del presente
atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e successive
modifiche.


ORDINA


per le motivazioni indicate in premessa, nel periodo compreso tra il 31 dicembre 2022 e il 1
gennaio 2023, il divieto, di utilizzo di ogni tipo di fuoco di artificio, petardi, spari, botti di
qualsiasi tipo e denominazione, benchè di libera vendita, su tutto il territorio comunale.


INFORMA


che, salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui
alla presente ordinanza comporterà, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.,
l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.
All'accertamento della violazione consegue la sanzione accessoriaamministrativa della
confisca degli articoli pirotecnici, pure se legittimamamente detenuti, da assicurarsi mediante
il sequestro cautelativo degli stessi, secondo quanto previsto agli artt. 13 e 20 della Legge
689 del 24/11/1981
E' fatto obbligo a chiucque spetti di osservare e fare osservare il presente provvedimento.


DISPONE


che, previa comunicazione al Prefetto di Napoli, alla presente ordinanza venga data
adeguata pubblicità e inserita sul sito del Comune di Afragola.


AVVERTE


che, a norma dell’art. 3 comma 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241, avverso la presente
Ordinanza, in applicazione del C.P.A., chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per
incompetenza, eccesso di potere e per violazione di legge, entro 60 giorni dalla
pubblicazione, al TAR Campania Napoli ovvero con ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla medesima pubblicazione;
Afragola, 31/12/2022


Il Sindaco
Prof. ANTONIO PANNONE

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